Art. 67
[1]Istituto regionale di studi
[2]La Regione puo' istituire un istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione. Le strutture, l'organizzazione ed i compiti sono regolati con leggi regionali, in modo da assicurare alla Regione, agli Enti locali, alle organizzazioni regionali confederali dei Sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, alle organizzazioni regionali giuridicamente riconosciute, alle organizzazioni di categoria, alle Associazioni cooperativistiche, alle istituzioni culturali e alle altre formazioni sociali, la informazione, i dati e gli apporti specializzati necessari per la elaborazione e per la verifica dei piani di sviluppo globali e settoriali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
