Art. 47
La Regione puo' avvalersi di un istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione. Le strutture, l'organizzazione ed i compiti dell'istituto sono regolati con legge regionale, in modo da assicurare alla Regione, e con essa agli Enti locali, alle organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti e alle organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori autonomi, alle organizzazioni giuridicamente riconosciute della cooperazione e alle altre formazioni sociali, l'informazione, i dati e gli apporti specializzati necessari per l'elaborazione e per la verifica dei piani di sviluppo globali e settoriali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
