La Regione puo' avvalersi di un istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione. Le strutture, l'organizzazione ed i compiti dell'istituto sono regolati con legge regionale, in modo da assicurare alla Regione, e con essa agli Enti locali, alle organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti e alle organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori autonomi, alle organizzazioni giuridicamente riconosciute della cooperazione e alle altre formazioni sociali, l'informazione, i dati e gli apporti specializzati necessari per l'elaborazione e per la verifica dei piani di sviluppo globali e settoriali.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art47 · fonte su Normattiva