Art. 28
[1]Commissione consiliare di vigilanza
[2]Il Consiglio istituisce una Commissione consiliare permanente alla quale e' attribuita la funzione di vigilanza, riferendone periodicamente al Consiglio, sull'attivita' amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sulla attuazione del programma e dei piani regionali, nonche' degli enti e delle aziende dipendenti e sull'esercizio delle funzioni delegate.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
