Art. 22
Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti per il preventivo esame di tutti i disegni di legge e di tutti i provvedimenti attribuiti alla sua competenza. Possono istituirsi Commissioni speciali per fini d'indagine, inchiesta e studio. Il Regolamento disciplina la composizione delle Commissioni e le modalita' di esercizio delle funzioni. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni seguono l'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, la gestione del bilancio e del patrimonio regionale, l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, il funzionamento degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, riferendone periodicamente al Consiglio. La Commissione con competenza su materia finanziaria esprime, in particolare, pareri motivati sui progetti di legge o provvedimenti amministrativi che comportano spesa. Il Presidente e i componenti della Giunta hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle Commissioni. Le Commissioni hanno facolta' di chiedere l'intervento del Presidente, dei componenti della Giunta e, previa comunicazione alla Giunta, dei capi servizio, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Il personale convocato ha l'obbligo di presentarsi. Le Commissioni hanno facolta' di chiedere l'esibizione di atti e documenti. Le Commissioni nell'esercizio delle loro funzioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti e, ove lo ritengono opportuno, della collaborazione di esperti d'intesa con l'ufficio di presidenza. Le Commissioni, oltre i casi previsti dallo Statuto, svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti necessari e utili all'attivita' del Consiglio e, a tal fine, procedono alle consultazioni degli enti locali, sindacati, altre organizzazioni sociali e singoli cittadini. Il Consiglio regionale puo' disporre inchieste su materie che interessano la Regione. E' istituita una Commissione consiliare d'inchiesta quando un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione presenti richiesta motivata all'ufficio di presidenza. Il Regolamento disciplina la composizione della Commissione d'inchiesta. E' fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, enti e aziende da essa dipendenti di fornire alla Commissione d'inchiesta tutti i dati, documenti e informazioni richiesti. Alle Commissioni consiliari riunite in seduta segreta e senza intervento di estranei non puo' essere opposto il segreto d'ufficio. L'ufficio di presidenza, del Consiglio coordina il lavoro delle Commissioni e assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
