Art. 16
Il Consiglio istituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Le modalita' di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento. Possono anche essere costituite commissioni speciali. Le commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge, svolgono ogni attivita' preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio, e concorrono nei modi stabiliti dal presente statuto, e dalle leggi regionali allo svolgimento, dell'attivita' amministrativa della Regione. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni vigilano sull'attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli Enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, riferendone al Consiglio periodicamente ed ogni volta che lo ritengano opportuno. Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto. Le commissioni hanno facolta' di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, nonche', previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Hanno inoltre facolta' di chiedere l'esibizione di atti e documenti. Non puo' essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle loro funzioni le commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti. Si avvalgono altresi', ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti, di intesa con l'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle commissioni e assicura i mezzi necessari per lo adempimento delle loro funzioni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
