Art. 27
[1]Commissione d'inchiesta
[2]Il Consiglio regionale puo' disporre inchieste in materie di competenza della Regione. Istituisce, in ogni caso, nel proprio ambito, una Commissione di inchiesta allorche' un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza. E' fatto obbligo a tutti gli uffici della Regione nonche' agli enti e agli istituti da essa dipendenti, di fornire alla Commissione di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti senza vincolo di segreto di ufficio.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
