Art. 3
[1]Obiettivi preminenti
[2]La Regione opera per il pieno sviluppo della persona umana e per il progresso economico, civile e culturale della comunita' abruzzese. A tal fine agisce per il superamento degli squilibri sociali, settoriali e territoriali esistenti nel proprio interno e nei confronti delle grandi aree economiche della Repubblica. In collegamento con le altre Regioni meridionali, l'Abruzzo assume iniziative concrete per il rinnovamento e la valorizzazione del Mezzogiorno d'Italia.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
