[1]Obiettivi e finalita'

[2]La Regione, nel quadro del precetto costituzionale, che pone il lavoro a fondamento dell'ordinamento repubblicano, assume il diritto al lavoro e la piena occupazione come finalita' primarie della propria attivita'. La Regione promuove il superamento degli squilibri territoriali e settoriali e riconosce come suoi obiettivi l'equilibrato sviluppo economico e sociale ed il progresso civile e democratico della Campania, esercitando un ruolo di rinnovamento e di valorizzazione nel Mezzogiorno. La Regione, valendosi delle proprie competenze, in concorso con lo Stato e gli Enti locali: - partecipa alla elaborazione, formulazione ed esecuzione del programma economico nazionale, con particolare riferimento alla politica per il Mezzogiorno ed alle politiche settoriali per le materie che ad essa sono attribuite in via primaria o per delega dello Stato; - identifica nello sviluppo industriale e nella valorizzazione delle risorse agricole e turistiche le linee primarie per raggiungere un equilibrato sviluppo della Campania; - attua una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare le condizioni ambientali e l'organizzazione del territorio capaci di garantire un armonico sviluppo e la piena occupazione; - concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo all'abitazione, alla istruzione e alla promozione culturale, alla salute, alla sicurezza sociale, ai trasporti, alla educazione ed attivita' sportive ed all'impiego del tempo libero; - adotta le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprieta' e renderla accessibile a tutti; - acquisisce alla gestione o al controllo pubblico i servizi regionali di interesse generale; - attua le riforme necessarie per conseguire nelle campagne e nelle comunita' rurali equi rapporti sociali, parita' di redditi ed integrazione con gli altri settori produttivi, piu' evolute condizioni di vita in un diverso rapporto citta-campagna, adeguata valorizzazione della impresa diretto-coltivatrice, della professionalita' agricola, delle forme associative; assume, in particolare, iniziative in favore delle zone e delle comunita' montane e culinari; - assicura in concorso con le altre Regioni la rilevazione, il controllo e la migliore utilizzazione delle risorse idriche, per l'irrigazione e per tutti gli altri usi civili; - promuove e favorisce la cooperazione, come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo; - tutela, promuove e potenzia l'impresa artigiana e ne favorisce l'ammodernamento; - coordina le attivita' commerciali ed agevola la organizzazione razionale del sistema di distribuzione per la valorizzazione della produzione e la tutela del consumatore; - realizza autonomi programmi di formazione professionale della manodopera e di perfezionamento e di aggiornamento dei quadri direttivi ed intermedi in rapporto alle esigenze della produzione e della pubblica amministrazione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art4 · fonte su Normattiva