Approvazione
Art. 4
[1]Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
[2]La Regione concorre alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico e ne promuove la piena valorizzazione; riconoscendo questi valori fra i beni essenziali dell'Abruzzo.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
