Art. 5
E' compito della Regione rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione. In particolare la Regione, nell'ambito delle sue competenze costituzionali: - promuove le libere attivita' delle collettivita' e degli enti locali, opera per il superamento degli squilibri della Regione e concorre all'armonico sviluppo dello intero territorio nazionale; - opera per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, assicurando la piena occupazione, a valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali la tutela dei diritti dei lavoratori, della donna, della infanzia e degli anziani; - assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, tra cui quelli inerenti all'abitazione, all'istruzione, alla salute sicurezza sociale, ai trasporti, alle strutture ed attivita' sportive; - adotta le iniziative necessarie per assicurare la funzione sociale della proprieta' ed acquisire alla gestione pubblica i servizi regionali di interesse generale; - attua le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali nelle campagne; - promuove lo sviluppo dell'agricoltura basato sulla proprieta' diretto-coltivatrice, sul libero associazionismo contadino e su una industria collegata all'agricoltura; - assume iniziative in favore delle zone e delle comunita' montane; - promuove lo sviluppo industriale del turismo e della cooperazione; potenzia l'impresa artigiana e ne favorisce l'ammodernamento; - promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali; - predispone ed attua piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento; difende l'ambiente naturale ispirando la propria legislazione e pianificazione territoriale a principi di politica ecologica, atti a preservare e ad elevare le condizioni di vita dei cittadini, e a promuovere la conoscenza, la valorizzazione, la tutela e la gestione del patrimonio storico, artistico e culturale; istituisce parchi e riserve naturali; - favorisce la valorizzazione dell'originale patrimonio linguistico, di cultura e di costume di cui sono portatrici le comunita' locali; - promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione, l'associazionismo giovanile e dei lavoratori nelle citta' e nelle campagne; - assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, intervenendo nell'organizzazione e delle gestioni dei servizi pubblici ad essa relativi; - contribuisce alla ricerca scientifica in collegamento con le organizzazioni nazionali e locali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
