[1]Permanenza in carica per gli affari correnti

[2]La Giunta e il suo Presidente, in caso di dimissioni o di revoca ovvero nel caso di rinnovazione del Consiglio, rimangono in carica, per gli affari correnti, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Testo vigente dal 28 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-22;480~art42 · fonte su Normattiva