Approvazione
Art. 42
[1]Permanenza in carica per gli affari correnti
[2]La Giunta e il suo Presidente, in caso di dimissioni o di revoca ovvero nel caso di rinnovazione del Consiglio, rimangono in carica, per gli affari correnti, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
