[1]Effetto delle dimissioni

[2]Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta o dai singoli componenti hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto, secondo le norme del Regolamento.

Testo vigente dal 28 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-22;480~art43 · fonte su Normattiva