[1]Revoca

[2]Il Presidente della Giunta, la Giunta e i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata di un quarto dei Consiglieri eletti, con votazione per appello nominale. Ogni proposta di revoca deve essere discussa non prima di dieci e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

Testo vigente dal 28 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-22;480~art41 · fonte su Normattiva