Art. 41
[1]Revoca
[2]Il Presidente della Giunta, la Giunta e i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata di un quarto dei Consiglieri eletti, con votazione per appello nominale. Ogni proposta di revoca deve essere discussa non prima di dieci e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
