[1]Sospensione

[2]Il Presidente e i componenti della Giunta rimangono sospesi dalle cariche, conservando le funzioni di Consiglieri, dalla data della notificazione della sentenza di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a comparire all'udienza, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti punibili con pena restrittiva della liberta' personale superiore nel minimo ad un anno, fatta eccezione per i reati di opinioni. Essi rimangono, altresi', sospesi quando contro di loro sia emesso mandato o ordine di cattura. La sospensione dura fino all'esito del giudizio penale e cessa immediatamente nel caso di assoluzione, pronunciata con qualsiasi formula, in ogni grado di giudizio. Le norme del presente articolo si applicano anche nei confronti dei componenti l'Ufficio di Presidenza.

Testo vigente dal 28 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-22;480~art44 · fonte su Normattiva