Art. 45
[1]Organizzazione della Giunta
[2]La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione e esercita collegialmente le proprie funzioni. I componenti la Giunta sono preposti ai servizi regionali per settori omogenei sulla base di determinazioni collegiali. La Giunta si organizza in dipartimenti aventi sede con i propri uffici: a L'Aquila con tre componenti per gli affari generali e l'organizzazione regionale; a Pescara, con sette componenti, per gli affari economici e settoriali. Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato al Consiglio regionale.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
