Art. 51
[1]Ordine dell'attivita' normativa
[2]L'attivita' normativa, esplicata con leggi e regolamenti regionali, e' legata, prioritariamente, alla coerente attuazione del programma e dei piani di sviluppo regionale. Spetta al Regolamento del Consiglio regionale fissare le procedure per garantire l'ordine di precedenza dei progetti legislativi in funzione dell'esecuzione dei programmi e dei piani regionali.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
