Art. 50
[1]Iniziativa amministrativa
[2]L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere regionale, nonche' - quando si tratta di provvedimenti di interesse generale della Regione - agli altri soggetti di cui al precedente articolo.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
