Art. 52
[1]Copertura finanziaria
[2]I progetti di legge che comunque comportino spese a carico del bilancio regionale, o minori entrate, devono indicare i mezzi per farvi fronte e devono essere preventivamente sottoposti all'esame della Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
