Art. 61
[1]Esercizio finanziario
[2]L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione, per il successivo esercizio, e' presentato al Consiglio entro il 30 ottobre ed e' approvato, con legge regionale, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione entro il 15 dicembre. Al bilancio preventivo della Regione devono essere allegati i bilanci di previsione degli enti e delle aziende dipendenti. L'esercizio provvisorio, quando vi si faccia ricorso, deve essere deliberato dal Consiglio, con legge, per un periodo non superiore ai tre mesi.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
