Art. 52
[1]Ordinamento contabile
[2]La legge regionale, nei limiti dell'articolo 119 della Costituzione, disciplina l'ordinamento contabile della Regione ed in particolare stabilisce le date per la presentazione del bilancio e del conto consuntivo e determina la durata dell'esercizio provvisorio. La legge regola anche i serviti di tesoreria ed esattoria della Regione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
