Art. 35
La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge approvata dal Consiglio possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei componenti ed il Governo della Repubblica lo consenta. In tal caso il consenso e' implicito nel visto del Commissario del Governo.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
