Art. 34
La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni dalla apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Nell'ipotesi di cui al comma secondo dell'articolo precedente, la formula e' cosi' modificata: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario di Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo precedente nella formula della promulgazione e' fatta menzione della seconda delibera del Consiglio e, se ha avuto luogo, della pronuncia della Corte costituzionale o delle Camere. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria". La legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale non oltre dieci giorni dalla sua promulgazione ed entra in vigore al 15° giorno successivo alla sua pubblicazione, salvi i casi di urgenza, previsti dal secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
