Nel caso di annullamento, anche parziale, di una legge della Regione in forza di una sentenza della Corte costituzionale o di una deliberazione del Parlamento, ovvero di abrogazione in seguito a referendum, la questione relativa ai provvedimenti consequenziali da adottare viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento o alla proclamazione dei risultati del referendum.

Testo vigente dal 3 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;519~art36 · fonte su Normattiva