Art. 2 (Accordo per l'istituzione di una Commissione mista permanente)
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La Commissione mista permanente dovra' deliberare circa i provvedimenti che convenga adottare per regolare lo scambio commerciale, le comunicazioni ferroviarie, marittime ed aeree fra i due Paesi ed, in generale, tutti i provvedimenti che comunque possano giovare ad una piu' stretta collaborazione economica fra i due Paesi.
Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 9 maggio 2025
