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[1]I versamenti per debiti il cui regolamento deve avvenire in conformita' alle disposizioni del presente Accordo saranno effettuati dai rispettivi debitori:

[2]in Italia, presso la Banca d'Italia, e in Albania presso la Banca Nazionale d'Albania, agendo tali Banche quali cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, per l'Italia e, rispettivamente, per l'Albania;

[3]in Spagna, presso l'Instituto Español de Moneda Extranjera.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1348~art5 · fonte del testo