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[1]Agli effetti dei versamenti dei debitori nell'Unione e in Spagna e dei pagamenti ai rispettivi creditori, la conversione delle lire italiane e dei franchi albanesi in pesetas, delle pesetas in lire italiane e quella delle altre divise in lire italiane e in pesetas avverra' secondo le norme seguenti:

  • a)il corso del cambio tra la lira italiana e la peseta sara' fissato secondo le modalita' stabilite fra i due Istituti. Tale corso sara' applicato per la conversione in lire italiane dei debiti espressi in pesetas, rispettivamente, per la conversione in pesetas dei debiti espressi in lire italiane ed in franchi albanesi;
  • b)i debiti espressi in divisa diversa dalla lira italiana e dalla peseta saranno convertiti in lire italiane o in pesetas ai cambi ufficiali in vigore alla Borsa di Roma, rispettivamente, a quella di Madrid nel giorno precedente a quello del versamento.

[2]Per quanto concerne il franco albanese si terra' conto della parita' fissa, di lire italiane 6,25 per ogni franco albanese.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1348~art7 · fonte del testo