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[1]Entro il termine massimo di tre mesi dal pagamento degli importi fissati all'art. 2 gli Istituti di credito saranno tenuti a trasmettere a proprie spese al Comune patrimoniale di Castua le debitoriali e gli eventuali altri documenti in una ad un estratto della partita dei debitori ceduti.

[2]Detti Istituti dovranno dare al nominato Comune tutte quelle informazioni che dovessero venir chieste in relazione all'effettuata cessione.

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~accordo-c-art7 · fonte del testo