Art. 7 (Accordo C)
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[1]Entro il termine massimo di tre mesi dal pagamento degli importi fissati all'art. 2 gli Istituti di credito saranno tenuti a trasmettere a proprie spese al Comune patrimoniale di Castua le debitoriali e gli eventuali altri documenti in una ad un estratto della partita dei debitori ceduti.
[2]Detti Istituti dovranno dare al nominato Comune tutte quelle informazioni che dovessero venir chieste in relazione all'effettuata cessione.
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
