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[1]Con il pagamento delle somme fissate dal presente accordo si intendono tacitati completamente l'Istituto di Credito comunale e l'Istituto di Credito fondiario, rispettivamente l'Amministrazione provinciale dell'Istria, garante con il suo patrimonio per tutte le operazioni effettuate dai due Istituti, ai quali resta vietata qualsiasi azione giudiziaria o stragiudiziaria contro i debitori.

[2]Gli Istituti, alla loro volta, non potranno fare eccezioni al pagamento al ragguaglio di 60 centesimi di lira italiana per ogni corona austro-ungarica dei tagliandi e delle cartelle fondiarie e delle obbligazioni comunali che saranno presentate per la riscossione da parte di cittadini jugoslavi.

[3]Fatto a Pola il 12 dicembre 1930 in italiano e in serbo-croato in due esemplari, uno dei quali sara' consegnato a ciascuno degli Stati.

[4]In caso di divergenza fara' fede il testo italiano.

[5]CHERSI CUKAR SERRA PERCIC DRAGHICCHIO JELUSIC

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~accordo-c-art9 · fonte del testo