Art. 9 (Accordo C)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Con il pagamento delle somme fissate dal presente accordo si intendono tacitati completamente l'Istituto di Credito comunale e l'Istituto di Credito fondiario, rispettivamente l'Amministrazione provinciale dell'Istria, garante con il suo patrimonio per tutte le operazioni effettuate dai due Istituti, ai quali resta vietata qualsiasi azione giudiziaria o stragiudiziaria contro i debitori.
[2]Gli Istituti, alla loro volta, non potranno fare eccezioni al pagamento al ragguaglio di 60 centesimi di lira italiana per ogni corona austro-ungarica dei tagliandi e delle cartelle fondiarie e delle obbligazioni comunali che saranno presentate per la riscossione da parte di cittadini jugoslavi.
[3]Fatto a Pola il 12 dicembre 1930 in italiano e in serbo-croato in due esemplari, uno dei quali sara' consegnato a ciascuno degli Stati.
[4]In caso di divergenza fara' fede il testo italiano.
[5]CHERSI CUKAR SERRA PERCIC DRAGHICCHIO JELUSIC
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
