Art. 2 (Accordo sull'assistenza in caso di disoccupazione)
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[1](1) I periodi di occupazione che il cittadino di uno Stato abbia compiuto nel territorio dell'altro Stato saranno considerati, agli effetti della corresponsione dell'assistenza in caso di disoccupazione dello Stato a cui appartiene, come se fossero stati compiuti in quest'ultimo.
[2](2) Se un cittadino di uno Stato ha acquisito il diritto alle prestazioni all'assistenza in caso di disoccupazione dell'altro Stato e durante la disoccupazione soggiorna nel proprio Stato, ricevera' in quest'ultimo le prestazioni come se egli ne avesse acquisito il diritto nello Stato a cui appartiene.
[3](3) All'istituto per l'assistenza in caso di disoccupazione di uno Stato, che assiste un disoccupato dopo un periodo di almeno 39 settimane compiute nell'altro Stato in una occupazione soggetta all'assicurazione, saranno rimborsate le spese sostenute a tale effetto dall'istituto per l'assistenza in caso di disoccupazione dell'altro Stato, non oltre pero' le prestazioni che esso avrebbe corrisposto e non oltre 36 giornate di indennita'. Il rimborso e' eseguito su una base globale. Le modalita' saranno concordate fra le Supreme Autorita' amministrative dei due Stati.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025
