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Un'impresa avente sede nel territorio di uno Stato, che esegue nel territorio dell'altro Stato lavori ivi soggetti alla assicurazione contro gli infortuni, non deve essere sottoposta per questa assicurazione a contributi maggiori per il fatto che essa non ha la sua sede nel territorio dello Stato nel quale vengono eseguiti i lavori.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art10 · fonte del testo