Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025. 70 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (1) Le disposizioni degli articoli 7 e 8 si applicano anche per le prestazioni in natura dell'assistenza in caso di parto. Le Supreme Autorita' amministrative dei due Stati sono autorizzate a stabilire accordi sulla reciproca corresponsione delle prestazioni in denaro dell'assistenza in caso di parto.
tolto: (2) Per le prestazioni dell'assistenza in caso di parto, il consenso al trasferimento della residenza puo' essere concesso anche prima del verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione.aggiunto: Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico sulle assicurazioni sociali-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art9 · fonte del testo