Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1](1) Per gli assicurati che abbiano appartenuto a regimi di assicurazione per l'invalidita', incapacita' professionale, vecchiaia e superstiti nei due Stati, i periodi di contribuzione sono totalizzati agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di ciascuno dei due Stati sul periodo di attesa, sull'aspettativa e sul diritto all'assicurazione volontaria. La stessa norma si applica anche per i periodi di tempo che secondo le disposizioni sia dell'uno che dell'altro Stato sono assimilati ai periodi di contribuzione. Gli altri periodi di tempo assimilati ai periodi di contribuzione sono computati soltanto dagli istituti assicuratori dello Stato secondo le cui disposizioni tali periodi sono assimilati ai periodi di contribuzione. I periodi di contribuzione e i periodi di tempo ad essi assimilati, che siano simultanei, vengono computati una sola volta.
[2](2) Se tuttavia il diritto a determinate prestazioni sia subordinato al fatto che tutti i periodi di tempo siano trascorsi in una occupazione per la quale esista un'assicurazione speciale (art. 15, paragrafo 3 e 4), vengono totalizzati, ai sensi del precedente paragrafo, solamente i periodi di tempo compiuti sotto il corrispondente regime speciale di assicurazione dell'altro Stato. Se in questo Stato non esiste una corrispondente assicurazione speciale, sono totalizzati i periodi compiuti nella detta occupazione sotto il regime d'assicurazione ad essa applicabile.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025
