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Quando in uno dei due Stati non sono state compiute piu' di 13 settimane di contribuzione non esiste alcun diritto a prestazioni verso l'istituto assicuratore di tale Stato. In tal caso non ha luogo riduzione, ai sensi dell'art. 15, della prestazione dell'altro istituto assicuratore.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art16 · fonte del testo