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Quando la somma delle prestazioni, calcolate secondo la presente Convenzione, risulta inferiore a quella che spetterebbe all'interessato unicamente in base alle disposizioni di uno Stato in ragione dei periodi assicurativi compiuti solamente in tale Stato, l'istituto assicuratore di questo Stato deve aumentare della differenza la parte di prestazione a suo carico. Per la comparazione, si prendera' per base il corso del cambio alla Borsa della capitale dello Stato al quale appartiene l'istituto assicuratore; a tale effetto vale il corso del giorno nel quale viene fissata la prestazione aumentata della differenza. Una nuova determinazione ha luogo solo quando il corso subisca una variazione superiore al 5 per cento.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025
