Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025. 50 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Le pensioni o rendite che secondo la presenteConvenzione debbono essere pagate dagli istituti assicuratori di uno dei due Stati e che non raggiungano l'importo di 5 R. M. o di L. 10 mensili, possono essere tacitate con il loro valore capitale. A richiesta dell'avente diritto esse debbono essere tacitate.aggiunto: Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico sulle assicurazioni sociali-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art18 · fonte del testo