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[1](1) Gli istituti assicuratori debitori di prestazioni in denaro verso assicurati e loro aventi-diritto in base alla presente Convenzione se ne libereranno nella valuta del loro Stato.

[2](2) Gli istituti assicuratori dei due Stati o le loro associazioni stabiliranno, di comune accordo, le modalita' per il regolamento reciproco dei conti in dipendenza della presente Convenzione. Tali accordi debbono essere approvati dalle Supreme Autorita' amministrative dei due Stati.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art20 · fonte del testo