Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025. 112 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: (1) Agli effetti delle disposizioni vigenti in uno o in entrambi gli Stati sulla sospensione o riduzione delle prestazioni, sono parificati ai proventi goduti nel territorio di uno Stato che danno luogo alla sospensione o riduzione di una prestazione dipendente da assicurazioni sociali, i corrispondenti proventi goduti nel territorio dell'altro Stato.

tolto: (2) Se i proventi goduti in uno Stato danno luogo alla sospensione o riduzione di prestazioni di assicurazioni sociali nei due Stati, tali proventi devono essere computati da ciascuno dei due Stati, agli effetti della sospensione o riduzione, solo per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione nei due Stati posti a base per il calcolo delle prestazioni.aggiunto: Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico sulle assicurazioni sociali-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art19 · fonte del testo