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I ricorsi, che debbono essere presentati entro un termine determinato ad un ufficio di uno dei due Stati competente per l'accettazione di ricorsi in materia di assicurazioni sociali, saranno considerati come presentati in termine anche se siano presentati entro tale termine ad un corrispondente ufficio dell'altro Stato. Tale ufficio deve inoltrare, senza indugio, il ricorso all'ufficio competente.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025
