Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025. 101 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (1) Le esenzioni da tasse o diritti previste dalla legislazione di uno dei due Stati per documenti da presentarsi alle Autorita' od agli istituti delle assicurazioni sociali di questo Stato valgono anche per gli analoghi documenti che, in applicazione della PresenteConvenzione, devono essere presentati alle Autorita' o agli istituti delle assicurazioni sociali dell'altro Stato. I mezzi istruttori eseguiti a norma dell'articolo 22 sono gratuiti, all'infuori delle perizie mediche.
tolto: (2) Tutti gli atti, documenti od altre scritture, che, in base alla presente Convenzione debbano essere prodotti, sono esenti dall'obbligo del visto o della legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche o consolari.aggiunto: Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico sulle assicurazioni sociali-art. 29 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art29 · fonte del testo