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[1](1) Le esenzioni da tasse o diritti previste dalla legislazione di uno dei due Stati per documenti da presentarsi alle Autorita' od agli istituti delle assicurazioni sociali di questo Stato valgono anche per gli analoghi documenti che, in applicazione della Presente Convenzione, devono essere presentati alle Autorita' o agli istituti delle assicurazioni sociali dell'altro Stato. I mezzi istruttori eseguiti a norma dell'articolo 22 sono gratuiti, all'infuori delle perizie mediche.

[2](2) Tutti gli atti, documenti od altre scritture, che, in base alla presente Convenzione debbano essere prodotti, sono esenti dall'obbligo del visto o della legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche o consolari.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art29 · fonte del testo