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[1](1) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche per gli eventi coperti da assicurazione che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Nell'applicazione della presente Convenzione devono pure essere presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.

[2](2) Le prestazioni dipendenti da assicurazioni sociali, che in base alla legislazione di uno dei due Stati siano state sospese a causa del soggiorno all'estero del beneficiario, saranno pagate con effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Con effetto dalla medesima data saranno fissate e pagate le prestazioni che per la medesima ragione non fossero state liquidate.

[3](3) Le prestazioni fissate prima dell'entrata in vigore di questa Convenzione saranno, se e' necessario, ricalcolate. Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente Convenzione le prestazioni liquidate sulla base di essa non sono corrisposte.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art30 · fonte del testo