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[1](1) La presente Convenzione viene conclusa per la durata di cinque anni. Essa si intende tacitamente prorogata di anno in anno salvo denuncia, che deve essere notificata all'altro Stato tre mesi prima della scadenza del termine.

[2](2) La denuncia da parte di uno dei due Stati non pregiudica i diritti derivanti dai casi di assicurazione verificatisi prima della cessazione di questa Convenzione, senza riguardo alle disposizioni restrittive previste, secondo la legislazione del rispettivo Stato, per il caso di soggiorno all'estero del beneficiario.

[3](3) Le aspettative acquisite in base a questa Convenzione non si estinguono con la cessazione di essa. La loro conservazione per il periodo successivo alla cessazione della Convenzione si regola secondo le norme interne vigenti per l'istituto assicuratore interessato.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art37 · fonte del testo