Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025. 169 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: (1) Quando tra gli istituti assicuratori o le Autorita' competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati sorga contestazione circa il diritto applicabile, si deve concedere all'interessato una assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformita' dell'art. 35.

tolto: (2) La corresponsione dell'assistenza spetta all'istituto assicuratore presso il quale l'interessato era da ultimo assicurato; in caso dubbio, all'istituto assicuratore al quale per primo sia stata inoltrata la domanda.

tolto: (3) Questo istituto assicuratore deve accordare all'interessato, a titolo di assistenza provvisoria, le prestazioni alle quali esso sarebbe tenuto secondo la propria legislazione.

tolto: (4) L'istituto assicuratore che in definitiva risultera' obbligato deve rimborsare in un unico pagamento all'istituto assicuratore, che ha corrisposto l'assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale scopo. Se l'importo, che e' stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria, e' superiore allo ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'istituto che in definitiva risultera' obbligato imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al terzo dell'ammontare di ciascuna rata.aggiunto: Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico sulle assicurazioni sociali-art. 36 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art36 · fonte del testo