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[1](1) L'istituto assicuratore, obbligato alle prestazioni nel caso dell'art. 7, ha il diritto di richiedere l'istituto assicuratore territorialmente competente per la residenza dell'assicurato di provvedere alle prestazioni; esso deve comunicare allo istituto assicuratore richiesto a quali prestazioni l'assicurato abbia diritto.

[2](2) L'istituto assicuratore debitore rimborsa all'istituto richiesto le spese sostenute per la corresponsione delle prestazioni. A tale effetto, per la corresponsione delle prestazioni in natura (cure mediche, farmaceutiche ed ospedaliere, piccoli apparecchi) si applicano le tariffe in vigore per l'istituto assicuratore richiesto secondo le norme interne o secondo le convenzioni da esso concluse. (3) Le Supreme Autorita' amministrative dei due Stati concorderanno direttive per fissare in quali casi gli istituti assicuratori di uno Stato devono richiedere quelli dell'altro Stato per la corresponsione delle prestazioni. Tali intese determineranno anche le disposizioni particolari sulla forma della richiesta come pure sull'esecuzione e sul regolamento dei conti.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art8 · fonte del testo