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[1](1) Le disposizioni degli articoli 7 e 8 si applicano anche per le prestazioni in natura dell'assistenza in caso di parto. Le Supreme Autorita' amministrative dei due Stati sono autorizzate a stabilire accordi sulla reciproca corresponsione delle prestazioni in denaro dell'assistenza in caso di parto.
[2](2) Per le prestazioni dell'assistenza in caso di parto, il consenso al trasferimento della residenza puo' essere concesso anche prima del verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025
