Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I posti di aiuto d'agenzia nel ruolo del personale delle imposte dirette saranno conferiti agli attuali diurnisti fissi, non che a quelli che, assunti posteriormente alla legge 11 giugno 1897, n. 182, nella qualita' di cottimisti, prestano servizio continuativo in quelle agenzie, alle quali il cottimista e' assegnato per l'intero anno, ed ai messi indicatori e notificatori provvisti di mercede superiore alle L. 50 mensili.
[2]L'assegnazione alle varie classi dell'attuale personale straordinario e avventizio e la relativa graduatoria saranno dal Ministero stabilite contemperando il criterio dell'anzianita' con quello della mercede attualmente da ciascuno goduta.
[3]Il decreto che rende esecutiva tale graduatoria sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno insieme alla graduatoria stessa, contro la quale non sara' ammesso reclamo ne' in via amministrativa, ne' in via giudiziaria.
[4]Gli attuali diurnisti o messi provvisti di mercede superiore allo stipendio della classe cui verranno assegnati, seguiteranno a percepire la differenza a titolo di assegno personale.
[5]I posti che si renderanno vacanti nell'ultima classe del ruolo degli aiuti saranno riservati a quei diurnisti o messi contemplati dal primo comma, i quali non potranno essere nominati all'atto della formazione del ruolo stesso.
Testo in vigore dal 22 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
