[1]Saranno devoluti ai sottufficiali della guardia di finanza presenti al Corpo ed aventi piu' di 15 anni di servizio; oppure resi inabili al servizio attivo per ferite o malattie riportate nell'adempimento del loro mandato, anche se per questo motivo abbiano gia' cessato di far parte del Corpo:
- a)i posti nella carriera d'ordine ed altri analoghi esistenti nel Ministero delle finanze e negli altri uffici direttivi ed esecutivi da esso dipendenti, non riservati ai sottufficiali dell'esercito e dell'armata a termini della legge 2 giugno 1904, n. 217, e che si renderanno vacanti dopo il collocamento del personale indicato nell'art. 2 della legge 3 marzo 1904, n. 68, e nell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 371;
- b)con la stessa limitazione anche i posti d'inserviente e quelli di basso servizio in genere negli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, salvo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 26 giugno 1904, n. 338;
- c)due terzi dei posti di usciere che si renderanno vacanti nei Ministeri delle finanze e del tesoro e nelle intendenze di finanza, a' termini dell'art. 22 della legge 8 aprile 1881, n. 149;
- d)tutti i posti di verificatori d'ultima classe delle tasse di fabbricazione, dopo il collocamento del personale designato dal R. decreto 26 gennaio 1902, n. 22;
- e)tutti i posti di volontario del dazio di consumo di Roma e Napoli, per la successiva nomina a ufficiali daziari di ultima classe. Fino al conseguimento di tale nomina, i sottufficiali conserveranno i soldi e soprassoldi inerenti al loro grado, che saranno loro corrisposti sul capitolo «Soldo della guardia di finanza», da reintegrarsi in parte con l'assegno che loro spetterebbe in qualita' di volontari.
[2]I posti d'ufficiale d'ordine e quelli di cui alle lettere d, e, sono riservati ai sottufficiali aventi grado di brigadiere o maresciallo; quelli indicati nella lettera c, in mancanza di sottufficiali che vi aspirino, possono essere conferiti anche alle appuntati che contino almeno 15 anni di servizio. 1
[3]3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1908, n. 427
1La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.
L. 9 luglio 1911, n. 675
3La L. 9 luglio 1911, n. 675 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 37, lettera E) della legge 19 luglio 1906, n. 367, in quanto siano contrarie a quelle del presente articolo".
Testo vigente dal 28 luglio 1911
