[1]Il Governo del Re avra' facolta' di stabilire, con apposito provvedimento e con dichiarazione da farsi al Segretariato generale della Societa' delle Nazioni all'atto del deposito delle ratifiche o posteriormente, se la Convenzione internazionale di cui al n. 1 dell'art. 1 dovra' o no essere applicata anche alle Colonie ed ai Possedimenti italiani.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 giugno 1929 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Mosconi - Martelli.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 28 giugno 1929
