[1]Il Governo del Re avra' facolta' di stabilire, con apposito provvedimento e con dichiarazione da farsi al Segretariato generale della Societa' delle Nazioni all'atto del deposito delle ratifiche o posteriormente, se la Convenzione internazionale di cui al n. 1 dell'art. 1 dovra' o no essere applicata anche alle Colonie ed ai Possedimenti italiani.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 27 giugno 1929 - Anno VII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Mosconi - Martelli.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 28 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1033~art3 · fonte del testo