[1]La presente legge entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[2]Data a S. Anna di Valdieri, addi' 18 luglio 1930 - Anno VIII

[3]VITTORIO EMANUELE.

[4]Grandi - Bottai - Rocco.

[5]Visto, il guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 8 settembre 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-07-18;1244~art2 · fonte del testo