[1]La presente legge entrera' in vigore, nei termini previsti dalla Convenzione di cui all'articolo precedente, dopo il deposito delle relative ratifiche da parte dell'Italia.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 21 giugno 1928 - Anno VI
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Federzoni - Volpi - Giuriati - Ciano.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 6 agosto 1928
